STATUTO
Art. 1 – Costituzione e denominazione
È costituito il movimento civico denominato “Fronte Antifascista”, di seguito denominato “Fronte”.
Il Fronte è un’organizzazione libera, apartitica, democratica e senza fini di lucro, aperta a tutti coloro che si riconoscono nei valori della Costituzione della Repubblica Italiana, della democrazia, dell’antifascismo, della libertà, dell’uguaglianza e della dignità della persona.
Il Fronte opera nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana, con particolare riferimento alla XII Disposizione transitoria e finale e ai valori fondativi della Resistenza.
Art. 2 – Finalità
Il Fronte persegue esclusivamente finalità civiche, culturali e sociali.
In particolare, si propone di:
promuovere la cultura costituzionale e democratica;
contrastare ogni forma di fascismo, neofascismo, razzismo, antisemitismo, discriminazione, violenza politica e linguaggio dell’odio;
favorire la memoria storica della Resistenza e della Liberazione;
promuovere iniziative culturali, formative e divulgative;
organizzare convegni, dibattiti, incontri, campagne di sensibilizzazione e manifestazioni pubbliche;
collaborare con associazioni, enti, scuole, università e realtà del volontariato che condividano le medesime finalità;
promuovere il dialogo civile e la partecipazione democratica.
Il Fronte non partecipa a competizioni elettorali né sostiene partiti politici.
Art. 3 – Simbolo
Il simbolo del Fronte Antifascista è costituito da un emblema di forma circolare.
L’anello esterno è di colore rosso, bordato esternamente in verde, e reca, in caratteri maiuscoli di colore bianco, la denominazione “FRONTE ANTIFASCISTA”.
La parte centrale è costituita da un campo di colore blu, all’interno del quale è raffigurata la bandiera della Repubblica Italiana, nei colori verde, bianco e rosso, rappresentata in movimento quale espressione dell’unità nazionale, della Costituzione repubblicana e dei valori democratici.
L’insieme dei colori richiama quelli della bandiera italiana, mentre il rosso dell’anello esterno richiama simbolicamente il sacrificio di quanti hanno combattuto per la libertà e la democrazia durante la Resistenza e nella lotta contro ogni forma di totalitarismo.
Il simbolo rappresenta l’impegno del Fronte nella difesa della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’ordinamento democratico, dei diritti fondamentali della persona, dell’uguaglianza, della libertà e della pace.
Il Coordinamento Nazionale custodisce il simbolo, ne autorizza l’utilizzo e può concederne l’uso esclusivamente ai Coordinamenti provinciali, comunali, scolastici, universitari e aziendali riconosciuti, i quali possono affiancare al simbolo esclusivamente l’indicazione del territorio, dell’istituto scolastico, dell’università o dell’azienda di riferimento, senza alterarne grafica, colori o caratteristiche essenziali.
Art. 4 – Soci
Può aderire chiunque abbia compiuto sedici anni e condivida i principi del presente Statuto.
L’adesione è personale, libera e volontaria.
Sono incompatibili con l’iscrizione appartenenze ad organizzazioni che perseguano finalità contrarie ai principi costituzionali o che si richiamino al fascismo, al nazismo o ad ideologie fondate sulla discriminazione.
Art. 5 – Diritti e doveri
Ogni aderente ha diritto di:
partecipare alla vita del Fronte;
prendere parte alle assemblee;
proporre iniziative;
concorrere alla nomina degli organi.
Ogni aderente deve:
rispettare lo Statuto;
mantenere comportamenti coerenti con i valori del Fronte;
contribuire allo sviluppo delle attività;
praticare sempre il metodo della non violenza.
TITOLO II
Organizzazione territoriale
Art. 6 – Coordinamento Nazionale
Il Coordinamento Nazionale rappresenta l’organo di indirizzo del Fronte.
Esso definisce le linee programmatiche, coordina le attività nazionali, riconosce i coordinamenti territoriali, nomina, ove necessario, commissari straordinari.
Il Coordinamento Nazionale può essere composto da 11 a 17 persone ed elegge al proprio interno un Coordinatore Nazionale, che rappresenta il Fronte e che in questa fase corrisponde con il suo fondatore, Antonio Fiumefreddo, che è anche il legale rappresentante del Fronte.
Art. 7 – Coordinamenti Provinciali
In ciascuna provincia può essere costituito un Coordinamento Provinciale del Fronte Antifascista.
Ogni Coordinamento Provinciale promuove le attività sul territorio, coordina le iniziative locali, mantiene i rapporti con il Coordinamento Nazionale, favorisce la nascita di coordinamenti cittadini, scolastici, universitari e aziendali.
Ogni Coordinamento Provinciale elegge un Coordinatore Provinciale, che ne assume la rappresentanza.
Nella fase costitutiva e inziale il coordinatore provinciale viene nominato dal coordinatore nazionale.
Art. 8 – Coordinamenti comunali
Nei comuni possono essere costituiti Coordinamenti Comunali.
Essi operano sotto il coordinamento della struttura provinciale e nella fase costitutiva vengono nominati dal coordinatore nazionale.
Art. 9 – Coordinamenti scolastici, universitari e aziendali
Possono essere costituiti Coordinamenti del Fronte presso le scuole secondarie, le università, gli enti di ricerca, presso aziende pubbliche e private, presso i luoghi di lavoro.
Essi hanno autonomia organizzativa limitatamente alle attività interne e nel rispetto delle linee programmatiche nazionali.
Ogni Coordinamento elegge un proprio Coordinatore e questi nella fase costitutiva viene nominato dal coordinatore nazionale.
Le attività devono svolgersi nel pieno rispetto della libertà di opinione, del pluralismo e delle norme vigenti.
Art. 10 – Costituzione dei coordinamenti
Per costituire un Coordinamento sono sufficienti almeno cinque aderenti.
Il verbale costitutivo viene trasmesso al Coordinamento Provinciale competente o, in mancanza, direttamente al Coordinamento Nazionale.
Il riconoscimento avviene con presa d’atto.
TITOLO III
Organi sociali
Art. 11- Organi
Sono organi del Fronte:
l’Assemblea Nazionale;
il Coordinamento Nazionale;
il Coordinatore Nazionale;
i Coordinamenti Provinciali;
i Coordinatori Provinciali;
i Coordinamenti Comunali;
i Coordinamenti scolastici, universitari e aziendali.
Art. 12 – Assemblea Nazionale
L’Assemblea è composta dal Coordinatore nazionale, dai membri del Coordinamento nazionale, dai Coordinatori Provinciali e dai rappresentanti dei Coordinamenti riconosciuti.
Approva gli indirizzi generali del Fronte.
Art. 13 – Gratuità
Tutti gli incarichi sono svolti gratuitamente.
TITOLO IV
Attività e Finanza
Art. 14 - Attività
Il Fronte può organizzare:
manifestazioni;
conferenze;
iniziative culturali;
campagne informative;
pubblicazioni;
attività di formazione;
raccolte di firme;
osservatori civici;
iniziative di solidarietà e quant’altro utile al perseguimento delle finalità sociali e statutarie.
Art. 15 – Finanziamento
Il Fronte si sostiene mediante:
contributi volontari;
donazioni;
raccolte fondi;
eventuali quote associative.
È esclusa qualsiasi distribuzione di utili.
Art. 16 – Modifiche dello Statuto
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea Nazionale con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 17 – Scioglimento
Lo scioglimento del Fronte può essere deliberato soltanto dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.
L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe.
Art. 18 – Carta dei valori
L’adesione al Fronte comporta l’impegno morale a:
difendere la Costituzione della Repubblica Italiana;
ripudiare ogni forma di fascismo, nazismo e totalitarismo;
promuovere il rispetto della persona umana;
contrastare ogni discriminazione;
difendere la libertà di pensiero, di stampa e di associazione;
favorire il dialogo democratico e la cultura della pace attraverso il metodo della non violenza;
promuovere la memoria storica della Resistenza e della Liberazione come patrimonio comune della Repubblica.